Approfondisci lo Statuto di Nati nel Metaverso APS.
Statuto:
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
- È Costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m (Codice del Terzo Settore) l’Associazione di Promozione Sociale con la denominazione di “Nati nel Metaverso Associazione di promozione sociale” (in sigla NNM-APS).
ARTICOLO 2 – SEDE e DURATA
2.1 L’Associazione ha la propria sede legale a San Severino Marche (MC) in Via Della Liberta n. 16.
2.2 L’Associazione potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative o sezioni locali; la modifica della sede legale nell’ambito dello stesso comune potrà essere deliberata dall’Assemblea dei soci e non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
2.3 La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato
ARTICOLO 3 – FINALITÀ SCOPO e ATTIVITÀ
3.1 L’Associazione ha come scopo la promozione sociale e la diffusione dell’educazione all’utilizzo etico e consapevole della tecnologia, l’educazione digitale nonché la creazione di una comunità di persone che condividono gli stessi interessi morali.
3.2 L’Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e di utilità collettiva, senza scopo di lucro.
3.3 L’Associazione quindi eserciterà le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017 del CTS:
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; attraverso interventi di divulgazione etica/educativa negli istituti scolastici, presso enti e/o realtà ospitanti ed in sede.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
ARTICOLO 4 – SOCI
4.1 Possono essere soci coloro che condividono le finalità dell’associazione e ne accettano lo statuto.
4.2 La qualità di socio si acquisisce con l’iscrizione volontaria e non può essere ceduta o trasferita.
4.3 Esistono n. 2 categorie di soci:
– Soci Ordinari, cioè quei soci che possono usufruire dei servizi che l’Associazione offre e partecipare alle attività che vengono da essa organizzate.
– Soci Operativi, cioè quei soci che oltre a usufruire dei servizi e a partecipare alle attività proposte dall’Associazione, garantiscono la loro disponibilità a collaborare come volontari nell’organizzazione delle attività sociali.
La qualità di Socio Operativo si acquisisce dopo accettazione della richiesta formale al Consiglio Operativo.
La qualità di Socio Operativo si perde per:
- mancata partecipazione attiva per più di 6 mesi;
- esclusione decisa dal consiglio operativo.
4.3 La qualità di socio si perde per:
- dimissioni volontarie;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- esclusione decisa dal consiglio direttivo per gravi violazioni dello statuto o del regolamento interno o per comportamenti contrari alle finalità dell’associazione o contro la legge.
ARTICOLO 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
5.1 Gli organi dell’associazione sono:
-L’Assemblea dei Soci;
-Il Consiglio Direttivo;
-Il Consiglio Operativo;
-Il Presidente;
-Il Vice presidente;
-Il Segretario;
-Il Tesoriere.
-Organo di Controllo
-Revisore Legale dei Conti
5.2 Tutte le cariche elettive dell’Associazione sono gratuite
ARTICOLO 6 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
6.1 L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
6.2 L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal consiglio direttivo per l’approvazione del Bilancio Sociale e in ogni caso su richiesta di almeno un terzo dei soci.
6.3 L’Assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente.
6.4 L’Assemblea può avvenire oltre che in presenza (offline) sia online o in modalità mista.
6.5 I Compiti dell’Assemblea sono:
• stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
• nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
• nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• approvare il Bilancio di Sociale;
• approvare l’esclusione degli associati;
• deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
• approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
• deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
6.6 L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
6.7 L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea Straordinaria sullo scioglimento e sulla liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, delibera con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ARTICOLO 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
7.1 Il consiglio direttivo è composto da un minimo 5 membri a massimo di 11 membri e il primo consiglio è formato dai soci fondatori.
7.2 Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
7.3 Il consiglio direttivo elegge tra i propri membri il presidente, il segretario e il tesoriere.
7.4 Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al semestre e ogni volta che il presidente o almeno un terzo dei suoi membri ne facciano richiesta.
7.5 Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
7.6 Il consiglio direttivo ha l’onere di sostenere le spese minime di mantenimento annuali dell’associazione in mancanza di fondo cassa.
7.7 Il consiglio direttivo può riunirsi sia online che offline o in modalità mista.
7.8 Il consiglio direttivo si occuperà principalmente di curare gli affari di ordine amministrativo, fissare un regolamento interno per il funzionamento e l’organizzazione dell’associazione nonché curare gli aspetti di ordine economico ed adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.
ARTICOLO 8 – IL CONSIGLIO OPERATIVO
8.1 Il consiglio operativo è composto da soci scelti dal consiglio direttivo, ed è composto da un minimo di 3 membri a messimo di 5 membri.
8.2 Il consiglio operativo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
8.3 Il consiglio operativo valuta le candidature dei soci per approvare o meno la qualifica di Socio Operativo.
8.4 Il consiglio operativo si riunisce ogni tre richieste di candidatura da parte di un socio a diventare Socio Operativo o comunque non oltre tre mesi dalla richiesta.
8.5 Il consiglio operativo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in presenza del socio richiedente.
8.6 Il consiglio operativo può riunirsi sia online che offline o in modalità mista.
8.7 Il consiglio operativo si occuperà di gestire e rendere operativo il programma dell’associazione deciso dal consiglio direttivo, gestendo e coordinando i Soci Operativi.
8.8 Il consiglio operativo potrà in autonomia rimuovere la carica di un Socio Operativo se lo stesso non dovesse rispettare o venire meno alle sue mansioni come definito dal regolamento interno e nell’articolo 4 di questo statuto.
ARTICOLO 9 – IL PRESIDENTE
9.1 Il presidente ha il compito di presiedere le riunioni dell’associazione, moderare le discussioni e guidare il consiglio direttivo nelle decisioni.
9.2 Il presidente rappresenta l’associazione in pubblico, ad esempio in occasione di eventi, incontri con altre organizzazioni e nelle relazioni con le autorità locali e le istituzioni.
9.3 Il presidente deve promuovere gli obiettivi dell’associazione, assicurandosi che l’organizzazione si concentri sui suoi scopi statutari e che si muova nella direzione giusta.
9.4 Il presidente coordina le attività dell’associazione, assicurandosi che esse siano coerenti con gli obiettivi stabiliti e che vengano attuate le politiche e le strategie decise.
9.5 Il presidente lavora per favorire la collaborazione tra i membri dell’associazione, promuovendo un clima di fiducia e di cooperazione tra i membri del consiglio direttivo e tra gli stessi associati.
9.6 Il presidente lavora con il consiglio direttivo per definire le strategie e le politiche dell’associazione, stabilendo le priorità e le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi dell’organizzazione.
9.7 Il presidente, insieme al tesoriere, è responsabile della gestione finanziaria dell’associazione, garantendo la trasparenza e la corretta amministrazione dei fondi dell’organizzazione.
9.8 Il presidente deve mantenere i rapporti con i membri dell’associazione e con la comunità, promuovendo la partecipazione e la collaborazione e garantendo la trasparenza e la comunicazione efficace.
9.9 Il Presidente può far parte del Consiglio Operativo.
ARTICOLO 10 – IL VICE-PRESIDENTE
10.1 Il vice presidente deve essere in grado di assumere le responsabilità del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
10.2 Il vice presidente deve lavorare a stretto contatto con il presidente per garantire che l’associazione funzioni efficacemente e raggiunga i suoi obiettivi.
10.3 Il vice presidente deve monitorare l’andamento delle attività dell’associazione e assicurarsi che esse siano coerenti con gli obiettivi stabiliti.
10.4 Il vice presidente può rappresentare l’associazione in pubblico, ad esempio in occasione di eventi o incontri con altre organizzazioni.
10.5 Il vice presidente deve partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e contribuire alla definizione delle strategie e delle politiche dell’associazione.
10.6 Il vice presidente deve collaborare con gli altri membri dell’associazione per garantire il successo delle attività e degli obiettivi stabiliti.
10.7 Il vice presidente può far parte del consiglio operativo.
ARTICOLO 11 – IL SEGRETARIO
11.1 Il segretario è responsabile di mantenere i registri dell’associazione, che includono i verbali delle riunioni, la lista dei membri e le informazioni di contatto.
11.2 Il segretario deve comunicare le informazioni dell’associazione ai membri, ad esempio le date delle riunioni, gli obiettivi e le attività in corso.
11.3 Il segretario deve pianificare e organizzare le riunioni dell’associazione, stabilendo la data, il luogo e l’ordine del giorno in collaborazione con il presidente.
11.4 Il segretario deve gestire la corrispondenza dell’associazione, rispondere alle richieste di informazioni e mantenere la comunicazione con i membri e le altre organizzazioni.
11.5 Il segretario deve preparare i documenti ufficiali dell’associazione, come le lettere di convocazione per le riunioni, i verbali delle riunioni e le relazioni annuali in collaborazione con il presidente.
11.6 Il segretario deve collaborare con il presidente e gli altri membri dell’associazione per garantire che l’associazione funzioni efficacemente e raggiunga i suoi obiettivi.
11.7 Il segretario può far parte del consiglio operativo.
ARTICOLO 12 – IL TESORIERE
12.1 Il tesoriere è responsabile della gestione delle finanze dell’associazione. Ciò include l’elaborazione e la gestione del bilancio, la gestione delle entrate e delle uscite, la tenuta dei registri contabili e la supervisione delle transazioni finanziarie.
12.2 Il tesoriere deve monitorare le spese dell’associazione e garantire che siano in linea con il budget e gli obiettivi stabiliti.
12.3 Il tesoriere deve lavorare a stretto contatto con gli altri membri del consiglio direttivo per garantire il successo dell’associazione. In particolare, deve collaborare con il presidente e il vice presidente per garantire che le finanze dell’associazione siano gestite in modo efficace.
12.4 Il tesoriere è responsabile della gestione delle donazioni e delle sponsorizzazioni ricevute dall’associazione. Ciò include la registrazione delle donazioni, la gestione dei rapporti con i donatori e la garanzia della trasparenza e dell’etica nella raccolta fondi.
12.5 Il tesoriere deve collaborare con il commercialista designato dal consiglio direttivo e sottoporre, al professionista, tutte le documentazioni necessarie per la stesura dei rapporti finanziari periodici dell’associazione, come il bilancio annuale, il conto economico e il rendiconto finanziario.
12.6 Il tesoriere deve collaborare con il commercialista disegnato anche per verificare periodicamente che l’associazione rispetti le normative legali in materia di finanza e contabilità. In particolare, deve assicurarsi che le dichiarazioni fiscali e contabili siano presentate entro i termini previsti dalla legge.
12.7 Il tesoriere può far parte del consiglio operativo.
ARTICOLO 13 – ORGANO DI CONTROLLO
13.1 L’Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.lgs. 117/2017. Ai sensi dell’art. 2397 secondo comma, se viene decisa la nomina di organo monocratico il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.
13.2 L’organo di controllo:
• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
13.3 Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ARTICOLO 14 – REVISORE LEGALE DEI CONTI
14.1 L’Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D.lgs. 117/2017.
14.2 Esso è formato da uno o più revisori contabili iscritti al relativo registro.
ARTICOLO 15 – BILANCIO SOCIALE
15.1 Il Bilancio di esercizio ed i relativi documenti di bilancio dell’Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
15.2 Il Bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
15.3 Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.lgs. 117/2017
ARTICOLO 16 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI
16.1 L’Associazione deve tenere obbligatoriamente:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
16.2 I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall’organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione.
ARTICOLO 17 – UTILI AVANZI DI GESTIONE
17.1 L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
17.2 Viene altresì disposto l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria; quindi l’utilizzo degli avanzi di gestione dovranno essere destinati ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ARTICOLO 18 – PATRIMONIO E FINANZIAMENTI
18.1 Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote e contributi degli associati;
18.2 Il patrimonio dell’associazione può essere costituito da eredità, donazioni e legati;
18.3 Il patrimonio dell’associazione può essere costituito da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, ivi inclusi i fondi erogati nell’ambito di bandi nazionali, europei ed internazionali;
18.4 Il patrimonio dell’associazione può essere costituito dal contributo dell’Unione europea e di organismi internazionali.
ARTICOLO 19 – SCIOGLIMENTO
19.1 Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze stabilite all’articolo 6.7 del presente Statuto.
19.2 La richiesta di scioglimento deve partire dal consiglio direttivo e le modalità di votazione può avvenire sia in forma digitale che cartacea.
19.3 In caso di scioglimento, l’assemblea dei soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e alla devoluzione del patrimonio, che potrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del RUNTS ed ai sensi dell’art 9 del d.lgs. 117/2017 ad altri Enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ARTICOLO 20 – MODIFICHE STATUTARIE
20.1 Le modifiche statutarie possono essere proposte dal consiglio direttivo o da almeno 1/5 dei soci.
20.2 Le modifiche statutarie devono essere deliberate dall’assemblea straordinaria con le maggioranze stabilite all’art. 6.7 del presente Statuto.
ARTICOLO 21 – REGOLAMENTO INTERNO
21.1 Il consiglio direttivo può adottare un regolamento interno per disciplinare i dettagli relativi alla gestione dell’associazione e per regolamentare gli aspetti non previsti dallo statuto.
21.2 Il primo Regolamento interno verrà approvato non appena perfezionata la costituzione dell’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 22 – NORME FINALI
22.1 Per quanto non previsto dallo statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di Associazioni di Promozione Sociale disciplinate dal D.Lg. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore C.T.S.).
22.2 L’anno sociale coincide con l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
22.3 Lo statuto è redatto in lingua italiana. In caso di controversie sulla traduzione, la versione italiana prevarrà.
22.4 Lo statuto è composto da 22 articoli e può essere modificato solo con l’approvazione dei soci, come stabilito nell’articolo 20.
Il presente Statuto è stato approvato dell’Assemblea del 22/08/2023 sottoscritto dal Presidente e da tutti i presenti all’assemblea straordinaria.
Se si necessita visionare la copia originale dello statuto con il timbro di registrazione apportato dall’agenzia delle entrate, scrivere una mail a info@natinelmetaverso.org indicando i motivi della richiesta di accesso allo statuto.
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Last modified: 20 Giugno 2024